Diritto annuale con ravvedimento via Pec
Al via un nuovo servizio di informazione e di supporto realizzato e gestito da Infocamere per il ravvedimento operoso destinato alle imprese che non hanno provveduto al pagamento del diritto annuale 2014 nei termini fissati dalla legge. Il servizio a supporto delle imprese si basa su una attività di mailing tramite posta elettronica certificata (Pec) e sull’attività di un call center. Le imprese individuali e collettive, che versano in stato di omesso pagamento del diritto annuale per l’anno 2014, verranno contattate da Infocamere, via posta elettronica certificata o per telefono, e informate sulle modalità di utilizzo del “ravvedimento operoso”, con assistenza al calcolo delle somme dovute.
In caso di mancato riscontro al mailing, l’impresa verrà contattata dagli operatori del call center. Quest’ultimo potrà essere contattabile da parte dell’impresa per chiedere chiarimenti e informazioni o segnalare l’avvenuto pagamento del tributo. Molte Camere di Commercio hanno aderito alla nuova iniziativa di Infocamere, società di informatica del sistema camerale. Con questo progetto il sistema camerale intende sollecitare l’adesione delle imprese, che ancora non hanno provveduto al versamento del tributo, al ravvedimento operoso, al fine di evitare in futuro alle imprese maggiori spese dovute alle procedure di riscossione coattiva mediante ruolo esattoriale. Il ravvedimento operoso prevede, quali oneri aggiuntivi per l’impresa, il versamento degli interessi di legge e della sanzione ridotta del 3,75% per il ravvedimento effettuato entro l’anno dalla scadenza del pagamento non effettuato (per l’anno 2014, il termine per il “ravvedimento lungo” è il 16 giugno 2015). Possono procedere al ravvedimento tutte le imprese individuali e collettive, a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore, o i soggetti obbligati in solido, abbiano avuto formale conoscenza. In particolare, è utile precisare che la norma allude a quelle contestazioni già portate a conoscenza degli interessati, rimanendo attuabile il ravvedimento per le violazioni già constatate ma non ancora portate a conoscenza, mediante notifica, dell’autore della violazione o dei soggetti solidalmente responsabili. L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione del 23 maggio 2003 n. 115/E ha istituito due codici tributo che riguardano il versamento delle somme dovute a titolo di interessi e sanzioni, nel caso di tardivo od omesso versamento del diritto annuale: 3851, denominato “interessi per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale”, 3852, denominato “sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale”. E’ esclusa la compensazione per le somme versate tramite i suddetti codici.
Il pagamento del diritto annuale per tutte le imprese avviene tramite modello F24 con modalità telematica.