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Diritti camerali 2015: in Gazzetta gli importi
Pubblicato in Gazzetta il decreto interministeriale che stabilisce i diritti annuali da
versare alle Camere di commercio da ogni impresa iscritta o annotata nel Registro
delle Imprese o al REA.
Con una riduzione del 35% rispetto al 2014, a partire dal 1° gennaio 2015, gli
importi dovuti sono:
– imprese individuali iscritte nella sezione speciale: euro 57,20; in caso di unità
locale 11,44 euro
– imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria: 130 euro, in caso di unità locale
26 euro.
IRPEF -. QUESITI
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 17, datata 24 aprile 2015, recante: ”Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri soggetti”.
Con la circolare in esame l’Agenzia delle Entrate ha fornito numerosi ed importanti chiarimenti su varie questioni interpretative riguardanti gli oneri deducibili e detraibili, tra i quali le spese sanitarie, le spese di istruzione, le spese per il recupero del patrimonio edilizio, le somme corrisposte al coniuge separato per le spese di alloggio, le spese per l’adozione internazionale, le erogazioni liberali a favore delle ONLUS, le detrazioni per altri familiari a carico, la detraibilità interessi di mutuo e trasferimento all’estero, la detrazione per l’acquisto di mobili e successione.
Di seguito, si riportano alcune principali interpretazioni contenute nella circolare in esame.
Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e bonus mobili
Ordinante del bonifico diverso dal beneficiario
Con riferimento alle agevolazioni previste per gli interventi di ristrutturazione, nel caso in cui l’ordinante del bonifico per il pagamento delle spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio sia un soggetto diverso da quello indicato quale beneficiario della detrazione, quest’ultimo ha diritto a fruire del bonus, a patto che siano rispettati gli altri presupposti previsti dalla disciplina agevolativa.
Limite di spesa ed autonomia degli interventi edilizi
Il bonus ristrutturazioni può essere fruito anche in relazione ad un immobile che abbia già formato oggetto di interventi di recupero edilizio in anni precedenti, purché i nuovi lavori non rappresentino una mera prosecuzione di quelli già realizzati.
Trasferimento mortis causa e rate residue della detrazione
L’agevolazione per gli interventi di ristrutturazione si trasmette agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile.
Tuttavia, nel caso in cui l’erede, che deteneva direttamente l’immobile, conceda lo stesso in comodato o in locazione, questi non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui l’immobile non è detenuto direttamente.
La detrazione spetterà nuovamente, per le eventuali rate residue di competenza degli anni successivi, al termine del contratto di locazione o di comodato.
Detrazione per l’acquisto di mobili e successione
La detrazione delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per l’arredo di un immobile è personale; pertanto, in caso di decesso del beneficiario, la stessa non si trasferisce agli eredi.
Spese sanitarie
Detraibilità spese massofisioterapia
Le spese sostenute per le prestazioni rese dal massofisioterapista, al pari delle altre figure professionali sanitarie elencate nel decreto ministeriale del 29 marzo 2001, sono ammesse alla detrazione d’imposta pari al 19% anche senza una specifica prescrizione medica.
Detraibilità spese per crioconservazione
Sulla base di un parere fornito dal Ministero della Salute, il documento in esame ricomprende tra le prestazioni mediche agevolate quelle sostenute per la crioconservazione di ovociti sostenute nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita.
Detraibilità spese per odontoiatria
Sono detraibili le spese relative a prestazioni odontoiatriche anche quando la relativa fattura riporta la generica indicazione di “ciclo di cure mediche odontoiatriche specialistiche”.
Detraibilità spese per trasporto di disabili
E’ detraibile il versamento effettuato ad una ONLUS quale corrispettivo di un servizio di trasporto disabili, fermo restando l’obbligo di acquisizione della relativa fattura.
Oneri deducibili
Somme corrisposte al coniuge separato per le spese di alloggio
Con riferimento alla deducibilità delle somme corrisposte al coniuge separato per le spese di alloggio, gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali dell’alloggio del coniuge separato sono deducibili dal reddito complessivo, se disposti dal giudice, quantificabili e corrisposti periodicamente all’ex-coniuge, così come l’assegno di mantenimento. Se l’immobile è a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità delle spese è limitata alla metà.
Per la quantificazione del “contributo casa”, l’importo del contributo, se non stabilito direttamente dal provvedimento dell’autorità giudiziaria, può essere determinato “per relationem”, qualora il provvedimento preveda, ad esempio, l’obbligo di pagamento dell’importo relativo al canone di affitto o delle spese ordinarie condominiali relative all’immobile a disposizione dell’ex coniuge.
In tal caso, la documentazione attestante il sostenimento dell’onere potrà essere costituita, oltre che dal provvedimento dell’autorità giudiziaria, anche dal contratto d’affitto o dalla documentazione da cui risulti l’importo delle spese condominiali, nonché dalla documentazione comprovante l’avvenuto versamento.
Spese per adozione agevolata
La deduzione per le spese per l’adozione internazionale va ripartita tra i coniugi in relazione alla spesa sostenuta da ciascuno di essi. Se un coniuge è a carico dell’altro, la deduzione spetta per intero a quest’ultimo. Tale ripartizione potrà risultare anche da una dichiarazione resa dai coniugi da apporre sull’originale della certificazione rilasciata dall’ente.
IVA agevolata sugli adattamenti delle vetture per disabili
L’IVA ridotta per l’acquisto dei veicoli per disabili si applica anche alle riparazioni degli adattamenti realizzati sulle autovetture ed ai pezzi di ricambio necessari per questo tipo di interventi. Tali spese, inoltre, non rientranti nell’ordinaria manutenzione, sono detraibili ai fini IRPEF, purché sostenute entro i quattro anni dall’acquisto del veicolo. Le stesse concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo di spesa agevolabile pari a 18.075,99 euro.
Il nuovo Statuto della Fondazione Enasarco
Giovedì 30 luglio 2015, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’estratto del decreto interministeriale con cui sono stati approvati il nuovo Statuto della Fondazione Enasarco ed il Regolamento per l’Elezione dell’Assemblea dei delegati e del Consiglio di Amministrazione e per la nomina del Collegio dei Sindaci.
I due atti sono in vigore e sono pubblicati sul sito della Fondazione Enasarco.
Il link alla pagina della Gazzetta Ufficiale è www.gazzettaufficiale.it
Le votazioni si svolgeranno quindi nel periodo da venerdì 1° aprile 2016 a giovedì 14 aprile 2016. Dureranno quattordici giorni, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 nei giorni dal lunedì al venerdì e dalle ore 9.00 alle ore 20.00 nei giorni di sabato e domenica, secondo quanto previsto dal Regolamento elettorale.
Diritto annuale con ravvedimento via Pec
Al via un nuovo servizio di informazione e di supporto realizzato e gestito da Infocamere per il ravvedimento operoso destinato alle imprese che non hanno provveduto al pagamento del diritto annuale 2014 nei termini fissati dalla legge. Il servizio a supporto delle imprese si basa su una attività di mailing tramite posta elettronica certificata (Pec) e sull’attività di un call center. Le imprese individuali e collettive, che versano in stato di omesso pagamento del diritto annuale per l’anno 2014, verranno contattate da Infocamere, via posta elettronica certificata o per telefono, e informate sulle modalità di utilizzo del “ravvedimento operoso”, con assistenza al calcolo delle somme dovute.
In caso di mancato riscontro al mailing, l’impresa verrà contattata dagli operatori del call center. Quest’ultimo potrà essere contattabile da parte dell’impresa per chiedere chiarimenti e informazioni o segnalare l’avvenuto pagamento del tributo. Molte Camere di Commercio hanno aderito alla nuova iniziativa di Infocamere, società di informatica del sistema camerale. Con questo progetto il sistema camerale intende sollecitare l’adesione delle imprese, che ancora non hanno provveduto al versamento del tributo, al ravvedimento operoso, al fine di evitare in futuro alle imprese maggiori spese dovute alle procedure di riscossione coattiva mediante ruolo esattoriale. Il ravvedimento operoso prevede, quali oneri aggiuntivi per l’impresa, il versamento degli interessi di legge e della sanzione ridotta del 3,75% per il ravvedimento effettuato entro l’anno dalla scadenza del pagamento non effettuato (per l’anno 2014, il termine per il “ravvedimento lungo” è il 16 giugno 2015). Possono procedere al ravvedimento tutte le imprese individuali e collettive, a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore, o i soggetti obbligati in solido, abbiano avuto formale conoscenza. In particolare, è utile precisare che la norma allude a quelle contestazioni già portate a conoscenza degli interessati, rimanendo attuabile il ravvedimento per le violazioni già constatate ma non ancora portate a conoscenza, mediante notifica, dell’autore della violazione o dei soggetti solidalmente responsabili. L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione del 23 maggio 2003 n. 115/E ha istituito due codici tributo che riguardano il versamento delle somme dovute a titolo di interessi e sanzioni, nel caso di tardivo od omesso versamento del diritto annuale: 3851, denominato “interessi per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale”, 3852, denominato “sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale”. E’ esclusa la compensazione per le somme versate tramite i suddetti codici.
Il pagamento del diritto annuale per tutte le imprese avviene tramite modello F24 con modalità telematica.
Sangalli e Squinzi, no a commissariamento Enasarco
Confcommercio e Confindustria definiscono ingiustificata e allarmistica la richiesta pervenuta al Ministro del Lavoro dall’On. Di Gioia, di commissariare la nostra Fondazione.
FNAARC è riuscita così a compattare l’intero mondo sindacale degli agenti e delle case mandanti nella difesa del valore di rappresentanza delle parti sociali che non può essere mortificata da ingiuste e immotivate pressioni.
Disegno di legge di stabilità 2015
Il Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2014 ha approvato il disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (c.d. legge di stabilità 2015).
In allegato, si riporta un’analisi effettuata da FNAARC, delle disposizioni fiscali contenute nella suddetta manovra finanziaria.
Ci riserviamo sin d’ora di tornare sui contenuti della legge di stabilità per l’anno 2015 con apposite circolari di approfondimento.
Gazzetta di Modena intervista Davide Govi
In allegato l’ intervista a Davide Govi Presidente Fnaarc della Provincia di Modena, apparsa su “Gazzetta di Modena”
IRAP E SPESE AUTO – IL GOVERNO APRE AGLI AGENTI DI COMMERCIO
La battaglia del sindacato degli agenti di commercio per allentare la morsa del Fisco ha dato i primi frutti.
Dopo aver spedito a Roma a fine maggio un dossier corposo sui nodi dell’IRAP, dei costi deducibili e del regime dei minimi, Adalberto Corsi, Presidente FNAARC Nazionale, ha ottenuto un primo vertice con il Governo.
Firmato il nuovo Accordo Economico Collettivo del settore Industria
Il 30 Luglio 2014 è stato firmato il nuovo Accordo Economico Collettivo del settore Industria.
In allegato il testo completo e le disposizioni regolamentari.
(180914150700)AEC-Industria-30.07.2014-Disposizioni-regolamentari
Segnalazione Email Phishing – Bollettini Equivoci
Si informa che la società Aruba, sul proprio sito internet ha diramato, dopo aver ricevuto varie segnalazioni, un apposito
comunicato relativo alla ricezione di e-mail da una casella di Aruba che invitano i clienti ad effettuare pagamenti, con allegato
un bollettino postale.
La stessa Società precisa nel suddetto comunicato che l’invio di tali comunicazioni non proviene da Aruba S.p.A., invitando,
pertanto, tutti i clienti a prestare la massima attenzione ed a non procedere ad alcun tipo di pagamento.
Il testo del comunicato è reperibile nella pagina dell’assistenza di Aruba.